Il primo gruppo di soggetti obbligati ad aderire al sistema SISTRI potranno iscriversi entro il 30 marzo 2010 (non più 28 febbraio) mentre il secondo gruppo potrà farlo entro il 29 aprile (non più 30 marzo). Le iscrizioni già presentate saranno ritenute comunque valide (anche se il correttivo ha aggiornato la modulistica di iscrizione - scaricabile sul sito SISTRI).
Non sono state invece inserite proroghe per quanto riguarda i termini dell’operatività del servizio che rimangono 13 luglio e 12 agosto 2010 a seconda si tratti del primo o secondo gruppo.
Tra le modifiche e integrazioni introdotte dal correttivo si segnalano:
- le imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento e che da tali attività generano rifiuti devono iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero di dipendenti;
- le imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti possono dotarsi di un solo dispositivo USB relativo alla sola sede legale o in alternativa di un dispositivo per ciascuna unità locale, fermo restando l’obbligo di dotarsi di un dispositivo USB per ogni veicolo a motore. Le imprese che hanno già effettuato l’iscrizione possono richiedere le chiavette per le unità locali al numero verde 800 00 38 36;
- per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi si deve applicare il contributo relativo ai rifiuti pericolosi;
- per gli impianti che svolgono le attività di recupero e/o smaltimento di seguito indicate (R5, R10, R11, R12, R13, D2, D3, D4, D6, D13, D14, D15), il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolte nell’unità locale e nella fase di iscrizione si dovrà per ognuna di esse compilare una sezione 2A del modulo;
- sono stati modificati i tempi di “preavviso” per la movimentazione dei rifiuti che passano a 4 ore per il produttore di rifiuti pericolosi e 2 ore per il trasportatore, mentre per i produttori di rifiuti non pericolosi viene eliminato l’obbligo di preventiva comunicazione stabilendo che la relativa scheda sia compilata prima della movimentazione;
- la procedura prevista per le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi non obbligate ad iscriversi al SISTRI è estesa anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non siano inquadrati in una organizzazione di ente o impresa (es. liberi professionisti), nonché al trasporto transfrontaliero dall’estero effettuato da una impresa di cui all’art. 212 del D.Lgs 152/2006. In questi casi la scheda SISTRI sarà compilata dal trasportatore;
- viene rivista la figura del delegato che diventa “il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica”. Viene almeno formalmente eliminata la responsabilità relativa alla gestione dei rifiuti nell’unità locale riavvicinando la figura del delegato a quella che fino ad oggi si occupava in azienda della compilazione dei formulari.