Da alcuni anni il MUD doveva essere redatto in base al Dpcm 24 dicembre 2002 (rettificato dal Dpcm 22 dicembre 2004); tale decreto è stato sostituito dal Dpcm 2 dicembre 2008 che non ha trovato però la prevista applicazione lo scorso anno grazie ad una proroga inserita nel Milleproroghe 2009. Tale slittamento non è stata rinnovato nel 2010. Stante l’entrata in vigore del SISTRI (Dm 17/12/2009) quella del 30 aprile 2010 dovrebbe essere l’ultima dichiarazione MUD per i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI medesimo, sarebbe stato quindi auspicabile una ulteriore proroga per non costringere i produttori a modificare le procedure di una dichiarazione che andrà a sparire. E’ da chiarire che per i soggetti obbligati al SISTRI la violazione dell’art. 258, comma 1 del Dlgs 152/2006 relativa al MUD deve ritenersi tacitamente abrogata poiché l’impresa non è più obbligata a tenere la condotta descritta nel medesimo articolo; tuttavia, poiché il non adempimento di tale condotta integra gli estremi di un illecito amministrativo, vale il principio dell’assoggettamento della condotta alla legge del tempo in cui la stessa si è verificata. Pertanto la tacita abrogazione non fa venir meno la punibilità per i fatti commessi prima dell’entrata a regime del SISTRI per i singoli soggetti. Per i soggetti non obbligati al SISTRI invece il problema non si pone poiché si tratta di categorie già escluse in precedenza all’obbligo del MUD.
Precisato quanto sopra il 30 aprile 2010 sarà necessario compilare e spedire il MUD alle competenti Ccc.ia usando il modello previsto dal Dpcm 2 dicembre 2008; l’utilizzo di un modello non conforme potrebbe integrare gli estremi della omessa comunicazione.
Al momento attuale anche le richieste di proroga del SISTRI avanzate da migliaia di aziende e dalle associazioni di categoria non sono state accolte; un rinvio sarebbe necessario vista l’assenza delle linee guida operative che dovrebbe emettere il Ministero dell’Ambiente, ma al momento non ci sono segnali in questo senso.