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13/03/2009 12.19.57
Rifiuti – Normativa – Convertito il DL 208/2008 che si occupa di molti aspetti in materia ambientale.

Il testo attuale del decreto, in vigore dal 2 marzo 2009, è un provvedimento di ampia portata che si occupa di molti aspetti della materia ambientale. Dei 23 articoli che costituiscono il documento riportiamo di seguito quelli più interessanti dal nostro punto di vista:

Art. 5 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e criteri di assimilazione.

Il co. 1 apporta all’art. 184, co. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le seguenti modificazioni: alla lettera a), le parole "e per l'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2008 e 2009"; il co.2, sostituisce l'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo (rifiuti assimilati, tariffazione), del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro un anno" alle seguenti: "entro diciotto mesi"; il co. 2

bis, integra l’art. 220 comma 2 D.Lgs. 152/06 e prevede che il Conai "acquisisce da tutti i soggetti che

operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero

degli stessi"; al co. 2-quater, con un ulteriore intervento in materia, il legislatore ha stabilito che a

partire dal 30 giugno 2009, in caso di inerzia del Ministero dell’ambiente sulla determinazione, con

proprio regolamento, di componenti e costi della nuova tariffa (art. 238 D.Lgs. 152/06), i Comuni

avranno facoltà di adottare la tariffa integrata in base alle vigenti norme giuridiche.

Mud: al co. 2-quinquies del medesimo articolo, è confermata la vigenza della modulistica prevista dal

dpcm 2 dicembre 2002 (come modificato dal dpcm 22 dicembre 2004), mentre si rinvia al 2010

l’operatività della nuova modulistica introdotta dal dpcm 2 dicembre 2008 per la dichiarazione

ambientale del prossimo 30 aprile 2009;

Art. 5 e Art. 6 -  Discarica.

La legge di conversione, all’art. 5 co. 1-bis, sposta al 30 giugno 2009 (prorogabile al 31 dicembre 2009 su richiesta del Presidente della Regione interessata), il termine fino al quale è consentita l’ammissibilità in discarica dei rifiuti previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 36/2003. Nel co.1, art. 6, viene altresì spostato al 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale non sarà più possibile smaltire in discarica rifiuti con “Pci” superiore ai 13mila kj/kg, attraverso la diretta modifica del termine fissato dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2003.

Art. 6 – Materie Prime Secondarie.

Ex co. 1-bis, co. 1-bis le MPS dovranno essere considerate come “destinati in modo effettivo ed

oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione”, ai sensi del Dm 5 febbraio 1998 “le materie,

le sostanze ed i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base

alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti

provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in

carta e cartone, vetro, plastica e legno”.

Art. 6-quater - Rifiuti contenenti idrocarburi

l’assegnazione della caratteristica di pericolo “H7” (“cancerogeno”) ai rifiuti contenenti idrocarburi dovrà essere effettuata in base ai parametri recati dal dm ambiente 7 novembre 2008 (regolamento recante la “disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale”); di seguito le specifiche tecniche del decreto sopra citato:

[http://www.reteambiente.it/repository/normativa/11019_b.pdf]

Art. 7 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il DL stabilisce, mediante la diretta modifica del D.Lgs. 151/2005, l’esclusione dagli obblighi dei produttori dei soggetti finanziatori dei primi e proroga per l’assunzione della responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee nuovi. (“non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario” salvo che agisca come fabbricante, venditore o importatore). Inoltre è slittato al 31 dicembre 2009 il termine a partire dal quale i produttori di Aee devono assumersi la

responsabilità finanziaria individuale della raccolta e gestione dei Raee nuovi (cioè quelli derivanti da

apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005);

- Art. 8-ter - Terre e rocce da scavo.

E’ previsto l’ ampliamento delle possibilità di riutilizzo, mediante la modifica dell’art. 186 D.Lgs. 152/06 (inserimento del co. 7 bis) viene stabilito che tali materiali (inclusi i residui da estrazioni di marmi e pietre con valori inquinanti al di sotto di quelli previsti dal Codice ambientale) possano essere impiegati anche per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati.

 

[Fonte: Tuttorifiuti - Reteambiente]



 
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