La disciplina delle terre e rocce da scavo è stata modificata dai seguenti provvedimenti:
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del D.L. 185/2008 (G.U. del 28/01/2009), recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE, ha escluso dal regime giuridico dei rifiuti le terre e altro materiale allo stato naturale escavato, purché utilizzati nel medesimo sito e non contaminati.
Si tratta di una misura che semplifica notevolmente l’utilizzo delle terre e rocce da scavo all’interno del cantiere di produzione, in quanto non è necessario seguire la procedura prevista dall’articolo 186 del D. Lgs. 152/2006.
Le condizioni che devono essere rispettate per ricadere nel campo di applicazione di tale legge sono le seguenti:
- il suolo escavato non deve essere contaminato;
- lo scavo deve avvenire nel corso dell'attività di costruzione;
- l'utilizzo di tale materiale deve avvenire nell’ambito dell’attività di costruzione,
- il suolo escavato deve essere utilizzato allo stato naturale e nello stesso sito.
Per quanto invece riguarda l’utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere di produzione, continuano ad applicarsi le regole generali previste dall’articolo 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Legge n. 13 del 27 febbraio 2009 di conversione del D.L. 208/2008 (G.U. del 28/02/2009) aggiunge due nuovi commi all’articolo 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: il primo è relativo all`utilizzo delle terre e rocce per miglioramenti ambientali, mentre il secondo disciplina l`utilizzo dei materiali derivanti dall`estrazione e dalla lavorazione della pietra e del marmo.
Ai sensi del nuovo comma 7-bis dell’articolo 186 le terre e le rocce da scavo possono essere utilizzate, qualora ne abbiano le caratteristiche ambientali, per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati.
Tali interventi debbono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
- un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
- un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e la raccolta e regimentazione delle acque piovane,
- un miglioramento della percezione paesaggistica.
Il nuovo comma 7-ter sottopone alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo:
- i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre;
- i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.
Tali residui, qualora siano sottoposti ad un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici e rispettare i valori limite per eventuali sostanze inquinanti previsti nell'Allegato 5 alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente. Ovviamente è possibile avvalersi delle novità introdotte dai commi sopraccitati solo ed esclusivamente nell’ambito delle procedure dettate dall’articolo 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
[Fonte: Tuttorifiuti]