Le ex “ecopiazzole” per rifiuti urbani e assimilati, come noto, sono ora qualificate come “centri di raccolta” (articolo 183, comma 1, lettera cc), Dlgs 152/2006) e non sono più stoccaggi, ma momenti della raccolta soggetti alla iscrizione all’Albo gestori ambientali. Il Dm 8 aprile 2008 aveva fornito la relativa disciplina e rinviato all’Albo le regole per l’iscrizione; tali regole venivano date con delibera del 29 luglio 2008. Ma il Dm (vigente ed efficace) è in revisione presso il Ministero dell’Ambiente e lo scorso 25 novembre l’Albo, in autotutela, ha revocato la delibera e attende la revisione ministeriale per adottarne una nuova. È auspicabile che la situazione si evolva a breve ed effettivamente così dovrebbe essere; infatti, il nuovo decreto (sostitutivo del Dm 8 aprile 2008) potrebbe essere calendarizzato nella riunione del prossimo 25 febbraio della Conferenza Stato-Regioni.
Stato della normativa
- 28 aprile 2008 Pubblicazione in Gu del Dm 8 aprile 2008;
- 29 luglio 2008 Emanazione della delibera Albo sulla iscrizione alla categoria 1 dei gestori dei centri di raccolta;
- 29 agosto 2008 Registrazione del Dm 8 aprile 2008 da parte della Corte dei Conti;
- 4 novembre 2008 Nota Ufficio legislativo Minambiente: la registrazione della Corte dei Conti dopo la pubblicazione in Gazzetta del Dm 8 aprile 2008, rendeva inefficace la delibera Albo;
- 29 luglio 2008. Invito all’Albo a ritirare la delibera in autotutela
- 20 novembre 2008 Nota Ufficio legislativo Minambiente: avvio della revisione del Dm 8 aprile 2008 e invito all’Albo ad attendere per emanare la nuova delibera per evitare il disorientamento delle imprese;
- 25 novembre 2008 Revoca delibera Albo 29 luglio 2008 da parte dell’Albo medesimo;
- 11 dicembre 2008 Circolare Albo che, in attesa della revisione del Dm 8 aprile 2008, esprime l’intenzione di “codificare” nella futura delibera la non ripetizione delle domande già presentate entro il 3 novembre 2008.
Stato dei centri di raccolta
1) centri nuovi che hanno inviato domanda di iscrizione all’Albo >>> Non possono operare (fino a nuova delibera Albo);
2) centri esistenti ed operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali >>> continuano ad operare anche senza iscrizione Albo (fino a nuova delibera);
3) centri esistenti ed operanti in base ad autorizzazione ordinaria >>> operano fino alla scadenza dell’autorizzazione;
4) centri esistenti e operanti ma non in base a disposizioni regionali o di enti locali (perché mai adottate, sull’errato presupposto che non vi fosse necessità ) e privi di autorizzazione ordinaria (*) >>> Non possono operare (fino a nuova delibera Albo)
[Fonte: Reteambiente]